E’ uscito il comunicato del Giudice Sportivo che infligge a Douglas Costa 4 giornate di squalifica.
Dopo lo sputo di Douglas Costa nei confronti di Di Francesco, il procuratore federale Pecoraro aveva subito inviato la segnalazione di altre scorrettezze del brasiliano per attivare la prova Tv, partendo dalla gomitata.
Anche se la gomitata o presunta tale era stata sanzionata dall’arbitro Chiffi, che aveva sanzionato il fatto con l’ammonizione.
Ci viene una domanda spontanea da scrivere: Ma la prova tv non si applica forse ai soli casi di “condotta violenta o antisportiva non rilevata dall’arbitro”?
Ciò non toglie, che il gesto di Douglas Costa, è da punire e anche severamente, ma adesso dopo la squalifica, cerchiamo di abbassare i toni, ha sbagliato, ha chiesto scusa, e sarà punito e multato, dopo tutto è la prima volta che si comporta in questo modo, crediamo che possa bastare!
Gara Soc. JUVENTUS – Soc. SASSUOLO
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail
pervenuta alle ore 10.46 del 17 settembre 2018) in merito alla condotta violenta del
calciatore Douglas Costa De Souza (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore
Federico Di Francesco (Soc. Sassuolo) intorno al 45° del secondo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e
documentale;
data la parziale ammissibilità della prova televisiva ai sensi dei requisiti previsti dall’ art.
35, 1.3, CGS, in relazione ad un’unica condotta (in particolare quella che ha visto il
calciatore Douglas Costa affrontare con il gomito alto il calciatore avversario Di
Francesco), atteso che le altre condotte complessivamente segnalate sono state
comunque sanzionate con provvedimento dell’Arbitro;
rilevato, non di meno, che il Giudice è chiamato a valutare, a termini della predetta
norma, la sussistenza della condotta violenta;
considerato che nel caso di specie il gesto, seppur oggettivamente antisportivo, non
sembra assumere con sufficiente grado di certezza i connotati della condotta violenta;
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare
provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Douglas Costa De Souza (Soc.
Juventus), ai sensi del richiamato art. 35 punto 1.3 CGS.
SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
COSTA DE SOUZA Douglas (Juventus): per comportamento non regolamentare in
campo (Seconda sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo,
attinto in viso con uno sputo un calciatore avversario; infrazione rilevata dal VAR.
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