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Udinese, stangata dal Giudice Sportivo

Il giudice sportivo si è espresso ufficialmente sul caso Maignan e ha preso la decisione definitiva. La gara tra Udinese e Milan era stata interrotta per cori razzisti.

La sanzione per l’Udinese

Si legge nel comunicato della Lega Serie A:

Il Giudice Sportivo,
Visto il referto arbitrale, nonché il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale
che hanno interessato in più occasioni, durante la gara, il calciatore
della Soc. Milan Maignan Mike Peterson, e che hanno portato all’effettuazione di n. 2 annunci con altoparlante, nonché a una prima interruzione del gioco per circa 1 minuto, di poi a una sospensione della gara
per circa 5 minuti;

Ritenuta la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati, che hanno
comportato l’adozione delle misure previste dall’apposito protocollo
procedurale contenuto nelle norme federali; gravità che, da un lato,
rende recessivo l’elemento della dimensione, dall’altro, conferma e affatto smentisce l’ulteriore elemento, parimenti previsto e richiesto
474dall’art. 28, comma 4, CGS, della percezione reale (vista, in questo


caso, la legittima reazione del calciatore interessato e le conseguenze
sul regolare svolgimento della gara, interrotto per ben 2 volte);

Rilevato, altresì, che non sono state riportate, durante e dopo i fatti, e
nonostante i 2 annunci al pubblico, chiare manifestazioni di dissociazione da tali intollerabili comportamenti da parte dei restanti sostenitori (elemento che sarebbe stato rilevante in senso attenuante, e finanche esimente in presenza degli altri presupposti, ai sensi dell’art.
29, comma 1, lett. e CGS);

Rilevato, nondimeno, che il comportamento attivo della Società Udinese, e la disponibilità manifestata fin da subito a collaborare per l’individuazione dei responsabili, fanno sì che per un evento di tale portata
e gravità possa applicarsi la sanzione minima prevista dall’art. 28,
comma 4, CGS, ovvero l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse
(art. 8, comma 1, lett. e CGS)

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. UDINESE con l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

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Pubblicato da
Filippo Scarsetto
Tag: Udinese

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