Giudice Sportivo
Serie A: il Giudice Sportivo, il dott. Mastrandrea, assistito da Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moretti, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate
Serie A – Giudice Sportivo
Ecco le decisioni in merito alle gare del week-and.
Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della 16esima giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna,
Fiorentina, Genoa, Internazionale, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a)
b) e d) CGS, delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Frosinone per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria due accendini; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. Lecce per avere suoi sostenitori, nel
corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. Roma per avere suoi sostenitori, nel
corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. Bologna per avere suoi sostenitori,
al 37° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno;
sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. Napoli per avere suoi sostenitori, al
24° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno;
sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Lazzari Manuel (Lazio): per avere, al 42° del secondo tempo, contestando l’operato arbitrale, rivolto platealmente un’espressione irriguardosa al Direttore di gara; successivamente mentre usciva dal terreno di giuoco indirizzava un ironico applauso agli Ufficiali di gara; quest’ultima infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
Payero Martin Ismael (Udinese): per essersi reso responsabile di un
fallo grave di giuoco.
Calciatori non espulsi
Bellanova Raoul (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Maggiore Giulio (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Okoli Memeh Caleb (Frosinone): per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)
Pellegrini Lorenzo (Roma): sanzione aggravata perché capitano
della squadra.
Pereyra Roberto Maximil (Udinese): sanzione aggravata perché Capitano della squadra.
Romagnoli Simone (Frosinone): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
D’Aversa Roberto (Allenatore Lecce)
Aggiornato al 19/12/2023 17:19
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