Per la squadra di Marco Giampaolo -il Lecce- solo beffa e nessun danno, dopo la vicenda sul rinvio della partita contro l'Atalanta per il lutto salentino.
Nella partita di Bergamo, la squadra pugliese era scesa in campo con una maglia "speciale", per dimostrare tutto il pieno dissenso per il rifiuto da parte della Lega Serie A di non posticipare il match per la scomparsa del fisioterapista del Lecce, Graziano Fiorita.
Nikola Krstović ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )
Lecce: nessun valore, nessun colore
"L'U.S. Lecce ritiene che la decisione della Lega di recuperare la gara con l'Atalanta a poche ore di distanza dalla scomparsa del nostro Graziano Fiorita, sia terribilmente irrispettosa del grave lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo, la Società ed i tifosi del Lecce".
Con questo comunicato il Lecce aveva espresso il proprio malcontento per la decisione di posticipare la sfida di soli due giorni, con i funerali di Fiorita non ancora andati in scena.
La squadra di Marco Giampaolo, pur presentandosi al Gewiss Stadium di Bergamo, aveva evitato attività stampa. Ma soprattutto scendeva in campo con una maglia totalmente bianca, senza sponsor e senza simboli della Lega. L'unica cosa che "riempiva" la divisa salentina era la scritta "Nessun valore, nessun colore".
Situazione che poteva creare di fatto una multa salata al club pugliese, come stabilito dal regolamento sportivo. Il Giudice Sportivo però, tenuto conto dell'eccezionalità dell'accaduto, ha deciso di non punire il Lecce. E' probabile che, per una delle poche poche volte, sulla razionalità sia intervenuto quel buonsenso che non sempre viene messo in atto.
Le sentenze del Giudice Sportivo
Nessuna multa, dunque, per i giallorossi, come si evince dal comunicato della Lega:
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, lanciato sei fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa un minuto e mezzo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, qualche istante prima dell'inizio della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi contenitori cilindrici di plastica di piccole dimensioni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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