Il Giudice Sportivo accoglie la richiesta della Juventus in merito alla coreografia "anti-Juve" mostrata dalla Fiesole in occasione del match al Franchi.
La Fiorentinaè stata multata dal Giudice Sportivo per la coreografia "anti-Juve" mostrata dai sostenitori viola durante il match Fiorentina-Juventus di Domenica al Franchi.
L’URLO DI RAFFAELE PALLADINO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )
Juventus, la multa inflitta ai viola
"Ammenda di € 50.000,00 con diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato "Curva Ferrovia", prima dell'inizio della gara, esposto una coreografia contenente un'espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS"
Tutte le decisioni del Giudice Sportivo
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni e nel recinto di giuoco, un petardo e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo e al 31° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni che costringevano l'Arbitro, in entrambe le occasioni a sospendere la gara per circa un minuto, per avere, inoltre, lanciato, sempre sul terreno di giuoco, due bottigliette in plastica e un oggetto cilindrico; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, alcuni fumogeni e numerose bottiglie di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MONZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio della gara".
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