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Sono stati resi pubblici dal giudice sportivo, i provvedimenti disciplinari dopo i sedicesimi di finale di Coppa Italia: ci sono quattro giocatori squalificati.
I calciatori che salteranno gli ottavi del torneo sono Giulio Maggiore, Aljosa Vasic, Smone Romagnoli e Milan Badej; Multe da più di 20.000 euro per Napoli e Palermo, 10.000 invece per Genoa e Samp.
Coppa Italia, i calciatori espulsi
Squalifica per una giornata effettiva di gara:
Maggiore Giulio (Salernitana): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco
Romagnoli Simone (Sampdoria): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco
Vasic Aljosa (Palermo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco
Simone Romagnoli ai tempi di Empoli.
Calciatori non espulsi
Squalifica per una giornata effettiva di gara:
Badej Milan (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato (seconda sanzione).
Società
-Ammenda di €20.000,00: alla Soc. Napoli per avere dei suoi sostenitori, nel corso dell’intervallo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e ne recinto di giuoco numerosi petardi e fumogeni, tanto da costringere l’Arbitro a ritardare l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art.29, comma 1 lett. b)CGS.
-Ammenda di €20.000,00: alla Soc. Palermo per avere dei suoi sostenitori, nel corso dell’intervallo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e ne recinto di giuoco numerosi petardi e fumogeni, tanto da costringere l’Arbitro a ritardare l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art.29, comma 1 lett. b)CGS.
-Ammenda di €10.000,00: alla Soc. Genoa per avere dei suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni e numerosi oggetti di diversa natura sul terreno di giuoco che, in una occasione, al 13′ del primo tempo, costringeva il Direttore di gara a ritardare la ripresa del giuoco; sanzione attenuata ex art.29, comma 1 lett. b)CGS.
Ammenda di 10.000,00: alla Soc. Sampdoria per avere dei suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo, due fumogeni e due accendini sul terreno di giuoco che, in una occasione, al 30′ del secondo tempo, costringeva il Direttore di gara a ritardare la ripresa del giuoco; sanzione attenuata ex art.29, comma 1 lett. b)CGS.